Interpretazione di buona fede – Cass. 13603/2019
Dedotta violazione in cassazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. - Mancata individuazione dell'elemento semantico oggettivamente incerto - Conseguenze.
Contratti in genere - interpretazione - espressioni polisense - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto
Il ricorrente in cassazione il quale deduca che l'interpretazione di un contratto è avvenuta in violazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità del gravame, l'elemento semantico di tale contratto che, essendo oggettivamente incerto nel suo significato, rende non sufficiente, per la ricerca della volontà comune delle parti, l'utilizzo del criterio cd. letterale e necessaria, invece, l'applicazione di quelli della buona fede o della funzione del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13603 del 21/05/2019 (Rv. 653922 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1362 – Intenzione dei contraenti
Cod. Civ. art. 1366 – Interpretazione di buona fede
Cod. Civ. art. 1369 – Espressioni con più sensi
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 - Sentenze impugnabili e motivi di ricorso