Nozione - Ritrattazione bilaterale del contratto - Configurabilità - Sussistenza - Effetti - Domande ed eccezioni fondate sul contratto risolto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario; pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono proporre domande ed eccezioni relative al contratto risolto, giacché ogni pretesa o eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27999 del 31/10/2019 (Rv. 655497 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1453
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI