Contratti di borsa - in genere - Intermediazione finanziaria – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 28175 del 31/10/2019 (Rv. 655775 - 01)
Negoziazione diretta di titoli ("bond" Cirio) - Adeguatezza delle informazioni - Mancata acquisizione dell'"offering circular" - Rilevanza - Dichiarazione dell'investitore di essere stato adeguatamente informato - Valore esimente - Esclusione - Fattispecie.
In tema di intermediazione finanziaria, non assolve ai propri obblighi informativi la banca che stipula con il cliente un contratto di negoziazione diretta di titoli senza aver prima acquisito l'"offering circular", che riporta le caratteristiche essenziali dell'emissione, quando i titoli risultino privi di prospetto informativo e di "rating", perché la disciplina dettata dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 26 e 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998 impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un'informazione adeguata all'investitore sulle caratteristiche del prodotto; la responsabilità dell'intermediario non è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo "standard" senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione. (Fattispecie di negoziazione diretta di "bond" Cirio effettuata prima del recepimento della direttiva MIFID, in assenza di prospetto informativo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 28175 del 31/10/2019 (Rv. 655775 - 01)