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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad probationem" – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27391 del 25/10/2019 (Rv. 655522 - 01)

Modifica contrattuale - Contratto per il quale sia prevista la forma scritta "ad probationem" - Comportamento tacito concludente - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Limiti.

In materia contrattuale, laddove per il contratto sia prevista la forma scritta "ad probationem", la successiva modifica di singole clausole non deve necessariamente essere pattuita per iscritto ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, risolvendosi la ricostruzione della modifica di clausole contrattuali per "facta concludentia" in una "quaestio facti", per sua natura riservata al giudice del merito ed esposta a censura di legittimità veicolabile unicamente entro i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27391 del 25/10/2019 (Rv. 655522 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Proc_Civ_art_360_1

REQUISITI

ELEMENTI DEL CONTRATTO

CONTRATTI