Potere del giudice - Pattuizione espressa di irriducibilità - Rilievo ostativo - Esclusione - Fondamento.
Il potere officioso di riduzione della penale eccessiva, a norma dell'art. 1384 c.c., può essere esercitato anche qualora le parti ne abbiano convenuto l'irriducibilità, trattandosi di un potere funzionale a un interesse generale dell'ordinamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33159 del 16/12/2019 (Rv. 656304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1382, Cod_Civ_art_1384
CLAUSOLA PENALE
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