Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Cass. n. 33301/2019
Azione diretta alla esecuzione coattiva dell'obbligo di stipulare una vendita - Natura personale - Sussistenza - Legittimazione passiva esclusiva di chi ha assunto l'obbligazione - Configurabilità - Legittimazione del coniuge del promissario acquirente - Esclusione.
L'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, stante la natura personale, deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto l'obbligazione ed unico soggetto legittimato ad agire per l'esecuzione in forma specifica è il promissario compratore; non è, pertanto, legittimato ad agire o a contraddire nel successivo giudizio avente ad oggetto detto contratto il coniuge in regime di comunione legale che non abbia partecipato al contratto preliminare di acquisto del bene.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33301 del 17/12/2019 (Rv. 656263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_2932, Cod_Proc_Civ_art_111
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