Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento – Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32238 del 10/12/2019 (Rv. 656215 - 01)
Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - termine essenziale per una delle parti
Accertamento - Criteri - Desumibilità dalla sola espressione "entro e non oltre" - Esclusione - Rinuncia della parte interessata - Dopo la scadenza del termine - Configurabilità - Fondamento.
L'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi; in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32238 del 10/12/2019 (Rv. 656215 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1457