Contratti in genere - contratto bilaterale (o sinallagmatico o a prestazioni corrispettive) - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32126 del 10/12/2019 (Rv. 656504 - 01)
Contratti sinallagmatici - Inadempimento di una parte - Conseguenze - Diritto alla risoluzione del contratto, al risarcimento dei danni, all'adempimento coattivo - Autonomia dei tre diritti - Sussistenza - Rinuncia ad uno di essi - Conseguenze - Rinuncia implicita anche agli altri - Configurabilità - Esclusione - Accertamento devoluto al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Negozi giuridici - unilaterali - non recettizi - rinuncia (abdicativa) - In genere.
La stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453 c.c., i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno; ma ciascuno di tali diritti, configurandosi in termini di diversità ed autonomia rispetto a ciascun altro, può legittimamente costituire oggetto di rinuncia senza che, per ciò solo, gli effetti di tale rinuncia debbano automaticamente estendersi anche agli altri (nella specie, senza che la rinuncia all'azione esperita per ottenere il risarcimento dei danni comporti, "ipso facto", rinuncia all'azione di adempimento in forma specifica), a meno che l'atto abdicativo non si atteggi, in concreto, come rinuncia "tout court" a far valere tutti i diritti conseguenti al fatto dell'inadempimento della controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32126 del 10/12/2019 (Rv. 656504 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453