Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020 (Rv. 656807 - 01)
Contratti del consumatore - Requisito soggettivo di applicabilità della disciplina consumeristica - Riferimento alle parti - Necessità -Riferimento alla natura dell'obbligazione garantita -Fidejussione
In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, è stata ravvisata la qualità di consumatore in capo al fideiussore in ragione della sua qualità di professoressa di lettere collocata a riposo e in assenza di prova circa la sua partecipazione all'attività d'impresa del garantito).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020 (Rv. 656807 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1469_2, Cod_Civ_art_1936
CONTRATTI IN GENERE
REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO)
ACCORDO DELLE PARTI