Contratto di finanziamento stipulato in violazione dei propri doveri - Cass. n. 16706/2020
Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - Imprenditore insolvente - Contratto di finanziamento stipulato in violazione dei propri doveri - Conseguenze - contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa (nozione, distinzioni) - illiceita' - contrarieta' a norma imperativa impresa - imprenditore
CONTRATTI
NULLITA'
ILLICEITA'
CONTRARIETA' A NORMA IMPERATIVA
In sede di insinuazione al passivo del fallimento, deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c. il titolo negoziale dissimulante un negozio di finanziamento (nella specie erogato in più tranches a fronte di forniture non eseguite)stipulato dall'imprenditore insolvente, in violazione del dovere di richiedere senza indugio il fallimento o comunque di non aggravare il dissesto dell’impresa con operazioni dilatorie, in quanto contrario a norme imperative, in particolare di natura penale, quali il divieto di aggravare il dissesto e di ordine pubblico economico, integrando la relativa stipula una fattispecie di reato (art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.), di cui è chiamato a rispondere, a titolo di concorso, anche il finanziatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16706 del 05/08/2020 (Rv. 658613 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1343, (Legge Falliment. art. 217 com. 1 lett. 4 = Dlgs_14_2019_art_323)