Situazione di fatto o di diritto esterna al contratto e comune alle parti - Cass. n. 17615/2020
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - presupposizione - Nozione - Situazione di fatto o di diritto esterna al contratto e comune alle parti - Presupposto inespresso di efficacia del vincolo contrattuale - Requisiti - Specificità, obiettività e certezza - Mancata verificazione dell'evento - Conseguenze - Diritto di recesso - Configurabilità – Fattispecie - obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilita' dei crediti .
CONTRATTI
REQUISITI
RECESSO
Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività) e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (In applicazione del principio, la S.C. - riguardo ad una complessa vicenda concernente la cessione, da parte di una curatela fallimentare, di un credito di 10 milioni di dollari statunitensi verso l'Iraq per un prezzo minimo, poi seguita invece da una riscossione fruttuosa - ha escluso che la difficilissima recuperabilità del credito oggetto del contratto costituisse "presupposto inespresso" del negozio).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17615 del 24/08/2020 (Rv. 658686 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1372