Mandato stipulato dall'alienante per la gestione del bene – Cass. n. 23498/2021
Contratti in genere - effetti del contratto - Alienazione di un bene - Mandato - (nozione, caratteri, distinzione e differenze tra mandatario e nunzio) - Mandato "in rem propriam" stipulato dall'alienante per la gestione del bene - Subentro automatico dell'acquirente - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie.
In materia di successione nei negozi giuridici, l'acquirente di un bene, in difetto di una pattuizione "ad hoc", non subentra nei contratti stipulati dal cedente per la gestione del bene ceduto e, in particolare, nel mandato "in rem propriam" di cui all'art. 1723, comma 2, c.c., salvi i casi eccezionali previsti dalla legge, com'è quello disciplinato dall'art. 2558 c.c. in tema di cessione d'azienda. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, escludendo che, in mancanza di specifici accordi, l'acquirente dei diritti di sfruttamento di opere cinematografiche si sostituisse automaticamente all'alienante nel contratto di mandato stipulato da quest'ultimo per la distribuzione di tali opere).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23498 del 26/08/2021 (Rv. 662187 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1723 com. 2, Cod_Civ_art_2558