Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa - Riferimento all'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate - Necessità - Mutuo di scopo - Applicazione - Contenuto.
Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate nello stesso o in altro atto o documento cui le parti abbiano fatto espresso riferimento, quale, nel caso di mutuo di scopo, la dichiarazione di essere nelle condizioni di fruire di un mutuo a tasso agevolato o in quelle previste nella domanda di concessione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22725 del 11/08/2021 (Rv. 662064 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1456
Corte
Cassazione
22725
2021