Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Conto corrente bancario - Pagamento di singoli crediti - Diritto della banca - Esclusione - Chiusura del conto - Prova del saldo attivo - Necessità - Fattispecie.
Nel contratto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 1827, 1831 e 2697, c.c., la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere (nella specie per le sole anticipazioni bancarie collegate al conto di corrispondenza) senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato la esistenza di un saldo attivo a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22506 del 09/08/2021 (Rv. 662377-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1823, Cod_Civ_art_1827, Cod_Civ_art_1831, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
22506
2021