Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa - Risolubilità del contratto anche per inadempimenti non rientranti nella previsione della clausola risolutiva espressa - Ammissibilità - Condizioni.
La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non implica che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 23879 del 03/09/2021 (Rv. 662078 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1456
Corte
Cassazione
23879
2021