Incorporazione successiva dell'intermediario in società intermediaria legata all'investitore da contratto-quadro – Cass. n. 24015/2021
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - cause - Interest rate swap - Conclusione senza accordo-quadro - Incorporazione successiva dell'intermediario in società intermediaria legata all'investitore da contratto-quadro - Rimodulazione dell'orinario contratto - Requisito della forma scritta ex art. 23 TUF - Rilevanza - Limiti.
Ove un primo contratto di "interest rate swap" sia stato concluso senza un accordo-quadro redatto per iscritto con una intermediaria successivamente incorporata da altra intermediaria, già legata al medesimo investitore da un valido contratto quadro, la c.d. rimodulazione del contratto originario di swap - attraverso il recesso anticipato dell'investitore e la contestuale conclusione di un nuovo contratto direttamente con l'incorporante - non vale a sanare l'invalidità dell'originario negozio, sussistendo il requisito della forma scritta del contratto quadro ex art. 23 TUF soltanto con riguardo alla nuova operazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 24015 del 06/09/2021 (Rv. 662386 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1352