Contratti in genere - contratto a favore di terzi - Societa' - di capitali - in genere - Patti parasociali - Nomina, compenso e durata in carica di un amministratore - Contratto a favore di terzo - Condizioni.
Affinché l'amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell'art. 1411 c.c., il diritto soggettivo all'espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, in esso decisi, occorre che sia accertato l'intento dei soci di attribuire direttamente ed immediatamente al terzo un diritto soggettivo, potendo allora, in tal caso, l'amministratore vantare una pretesa risarcitoria al riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 36092 del 23/11/2021 (Rv. 663283 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1411, Cod_Civ_art_2341 bis
Corte
Cassazione
36092
2021