Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore – Cass. n. 36329/2021
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per impossibilità sopravvenuta - in genere - Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - Effetti nei contratti a prestazioni corrispettive - Impossibilità definitiva - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto.
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36329 del 23/11/2021 (Rv. 662862 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1463