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Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 36241/2021

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Vizi del bene da trasferire - Azione ex art. 2932 c.c. - Cumulabilità con l'"actio quanti minoris" - Ammissibilità - Condizioni.

 

In materia di contratto preliminare, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre un'"actio quanti minoris" per vizi della cosa, chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo; in tal caso, l'offerta del prezzo, ex art. 2932, comma 2, c.c., non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 36241 del 23/11/2021 (Rv. 662945 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_1492

 

Corte

Cassazione

36241

2021