Skip to main content

Mancata o inesatta indicazione – Cass. n. 39169/2021

Contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere isc/taeg - Mancata o inesatta indicazione - Sanzionabilità ex art. 117 TUB - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 (Rv. 663425 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350

 

Corte

Cassazione

39169

2021