Contratti in genere - scioglimento del contratto - recesso unilaterale - Contratto d'opera - Valida pattuizione del compenso tra le parti - Conseguenze - Persistenza anche nel caso di recesso del cliente - Maggiorazione del venticinque per cento prevista dall'artt. 10 e 18 della l.n. 143 del 1949 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata; in tal caso, però, non possono applicarsi le disposizioni dell'art. 10 della l. n. 143 del 1949, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40182 del 15/12/2021 (Rv. 663180 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2237
Corte
Cassazione
40182
2021