Requisiti accidentali in materia di contratto – Cass. n. 40279/2021
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - presupposizione - Elementi costitutivi - Fattispecie.
In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, secondo la quale l'inesistenza di un mercato di scommesse clandestino non poteva essere considerata una presupposizione della concessione del servizio di raccolta di scommesse sulle corse di cavalli, con la conseguenza che la presenza di scommesse irregolari non era in grado di giustificare ex art. 1460 c.c. il rifiuto delle prestazioni dovute dal concessionario al concedente).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40279 del 15/12/2021 (Rv. 663549 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1366, Cod_Civ_art_1460