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Contratto di collaborazione autonoma – Cass. n. 40896/2021

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Contratto di collaborazione autonoma - Nullità per difetto di forma - Deduzione per la prima volta nella memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c. - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Irrilevanza - Ragioni.

 

In tema di contratto di collaborazione autonoma, la nullità per difetto di forma scritta non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in seno alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ma occorre la tempestiva proposizione della questione nel giudizio di merito, a nulla rilevando che essa sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che il corrispondente potere del giudice incontra, da un lato, il limite della necessità di un accertamento di fatto e, dall'altro, dev'essere coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 40896 del 20/12/2021 (Rv. 663406 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_380 unvicies, Cod_Proc_Civ_art_099

 

Corte

Cassazione

40896

2021