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Rete distributiva automobilistica – Cass. n. 8585/2022

Contratti in genere - autonomia contrattuale - in genere - Regolamento CE n. 1400 del 2002 c.d. "automotive" - Rete distributiva automobilistica - Recesso della titolare per esigenze di riorganizzazione dell'attività - Legittimità - Diritto di accesso del distributore originario anche dopo la ristrutturazione - Insussistenza - Ragioni.

 

Né il Regolamento CE n. 1400 del 2002, né altre fonti, attribuiscono all'impresa che abbia fatto parte di una rete distributiva automobilistica ristrutturata il diritto di accedervi anche dopo la ristrutturazione, ove il contratto anteriormente in essere con la titolare della rete distributiva sia stato legittimamente sciolto per recesso convenzionale di questa; in particolare il citato Regolamento impone soltanto di utilizzare i criteri di selezione, in vista del perseguimento delle finalità dettate dai «Considerando», e di non applicarli in senso discriminatorio; fermo restando però che, fuori da tale limite, una volta prefissato il numero delle imprese distributrici, la scelta dei contraenti rimane assolutamente libera e non sindacabile in sede giurisdizionale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8585 del 16/03/2022 (Rv. 664368 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1337

 

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Cassazione

8585

2022