Fideiussione prestata in favore di un proprio associato – Cass. n. 8472/2022
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Confidi minore iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.u.b. applicabile "ratione temporis" - Fideiussione prestata in favore di un proprio associato - Nullità testuale o virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di attività di prestazione di garanzie a opera di soggetti vigilati, la fideiussione prestata da un cd. confidi minore, iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.u.b. (nel testo vigente "ratione temporis"), nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in quanto il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né è preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l'oggetto sociale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8472 del 15/03/2022 (Rv. 664221 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418