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Sottoscrizione integrante specifica approvazione – Cass. n. 8320/2022

Contratti in genere - interpretazione - indicazioni esemplificative - Sottoscrizione integrante specifica approvazione - Accertamento del giudice di merito - Doppia conforme - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.

 

In tema di clausole vessatorie, l'accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o meno il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto, in presenza di una "doppia conforme", il ricorrente non aveva messo in evidenza, agli effetti dell'art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado.)

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022 (Rv. 664432 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

8320

2022