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Valutazione di adeguatezza dell'operazione – Cass. n. 19891/2022

Contratti di borsa - in genere - Intermediazione finanziaria - Obblighi dell'intermediario - Art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998 - Inadempimento - Responsabilità - Sussistenza - Valutazione di adeguatezza dell'operazione - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

 

In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento e, al contempo, condiziona la stessa valutazione di adeguatezza. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato le domande dell'investitore sul rilievo che, all'epoca, l'investimento in bond argentini non presentava una particolare rischiosità, in quanto gli obblighi informativi devono essere assolti dall'intermediario indipendentemente dalla rischiosità dell'investimento).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022 (Rv. 664975 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218

 

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