Pattuizione di interessi ultralegali – Cass. n. 19298/2022
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Contratti bancari ante 1992 - Pattuizione di interessi ultralegali - Forma scritta ex art. 1284 c.c. - Necessità - Integrazione del requisito con il contratto c.d. "monofirma" - Esclusione - Fattispecie.
Nei contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, deve essere inteso in senso strutturale e non funzionale; pertanto, la sua violazione determina l'ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, senza poter integrare tale presupposto formale attraverso il c.d. contratto "monofirma". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che un contratto bancario concluso nel 1991 e sottoscritto dal solo correntista fosse inidoneo ad integrare la forma scritta richiesta dall'art. 1284, comma 3, c.c., al fine di pattuire validamente interessi "ultralegali", in quanto stipulato prima dell'entrata in vigore delle norme relative alle c.d. nullità di protezione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19298 del 15/06/2022 (Rv. 664956 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284