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Risoluzione del contratto di negoziazione – Cass. n. 27378/2022

Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Risoluzione del contratto di negoziazione - Mancata adesione all'o.p.s. del Governo argentino - Fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.

 

In caso di risoluzione del contratto di negoziazione di obbligazioni argentine, la mancata adesione all'offerta pubblica di scambio del governo argentino - pur determinando per il risparmiatore il mantenimento di titoli privi di valore, anziché la consegna in concambio di titoli aventi valore superiore - non rappresenta una condotta rimproverabile ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., posto che tale adesione comporta la novazione del rapporto preesistente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda risolutoria della pregressa operazione di investimento; inoltre, la disciplina del fatto colposo del danneggiato si applica solo alle fattispecie relative al risarcimento del danno e non alle obbligazioni restitutorie conseguenti alla declaratoria di risoluzione contrattuale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27378 del 19/09/2022 (Rv. 665710 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1227

 

Corte

Cassazione

27378

2022