Contratti in genere - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Intermediazione finanziaria - Investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato risultanti dalla sua condotta pregressa - Obblighi di informazione - Sussistenza - Fondamento.
In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti "ratione temporis" dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all’obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35789 del 06/12/2022 (Rv. 666136 - 02)
Corte
Cassazione
35789
2022