Annullamento di procura a vendere e del successivo contratto di compravendita – Cass. n. 35466/2022
Contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto - per incapacità - naturale - Annullamento di procura a vendere e del successivo contratto di compravendita per incapacità naturale del rappresentato all'atto del conferimento della procura - Presunzione di incapacità intermedia successiva alla prova della stessa in un tempo successivo e precedente - Ammissibilità - Limiti - Carattere rigoroso della valutazione della prova da parte del giudice con riferimento alla incapacità naturale successiva e precedente l'atto da impugnare - Necessità - Sufficienza di un giudicato penale in cui si sia dichiarata la sussistenza della incapacità naturale del rappresentato - Esclusione - Fondamento.
In tema di annullamento di procura a vendere e del successivo contratto di compravendita per incapacità naturale del rappresentato all'atto del conferimento della procura, la presunzione di incapacità intermedia conseguente alla dimostrazione della stessa con riguardo ad un momento successivo e precedente postula in ogni caso il carattere rigoroso della valutazione della prova da parte del giudice con riferimento all'incapacità naturale successiva e precedente l'atto oggetto di impugnazione, senza che, del resto, possa ritenersi a tal fine sufficiente l'esistenza di un giudicato penale con cui sia stata dichiarata l'incapacità naturale del rappresentato giacché, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e qualificazioni del giudice penale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35466 del 02/12/2022 (Rv. 666666 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0428, Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1389, Cod_Civ_art_1425, Cod_Civ_art_2697