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Stipulazione con firma apocrifa del legale rappresentante di una società – Cass. n. 5479/2023

Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - ratifica - Contratto - Stipulazione con firma apocrifa del legale rappresentante di una società - Inefficacia - Possibilità di ratifica da parte della società - Condizioni - Fattispecie.

 

Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante dotato di adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la polizza fideiussoria, recante la firma apocrifa del legale rappresentante della società garantita, spiegasse effetti nei confronti della società, che la aveva fatta propria producendola al Ministero per ottenere una agevolazione sotto forma di finanziamento).

Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5479 del 22/02/2023 (Rv. 666754 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1398, Cod_Civ_art_1399

 

Corte

Cassazione

5479

2023