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Pattuizione di interessi moratori – Cass. n. 5379/2023

Contratti in genere - clausola penale - in genere - Clausola penale - Pattuizione di interessi moratori - Diversità di funzioni - Conseguenze - Applicabilità della disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse - Esclusione - "Reductio ad equitatem"- Ammissibilità - Criteri.

 

La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5379 del 21/02/2023 (Rv. 666981 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1384

 

Corte

Cassazione

5379

2023