Inserimento a seguito di specifiche trattative – Cass. n. 4531/2023
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausola compromissoria - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausola compromissoria - Inserimento a seguito di specifiche trattative - Prova - Dichiarazione di ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza e "clausola broker" - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l'inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l'obbligo informativo imposto all'assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. "clausola broker" che, avendo lo scopo di assicurare all'intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4531 del 14/02/2023 (Rv. 666830 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Proc_Civ_art_808