Caparra o multa penitenziale – Cass. n. 3954/2023
Contratti in genere - caparra - penitenziale - scioglimento del contratto - recesso unilaterale - Caparra o multa penitenziale - Caparra confirmatoria - Differenze - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.
La caparra penitenziale - che ricorre quando alla previsione del diritto di recesso si accompagna la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili - e la multa penitenziale - cioè, il corrispettivo previsto per il recesso - non integrano, a differenza della caparra confirmatoria, un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, bensì il corrispettivo del recesso per determinazione unilaterale e l'accertamento della volontà delle parti di dar vita alluna o all'altra figura compete al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3954 del 09/02/2023 (Rv. 667210 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1386, Cod_Civ_art_1373