Rilievo d'ufficio della nullità - Contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Attività assertiva - Limitazione - Esclusione - Attività probatoria - Inclusione.
Il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell’attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25849 del 05/09/2023 (Rv. 669085 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1418