Forma - scritta - "ad substantiam" - Ripristino "per facta concludentia" - Ammissibilità - Esclusione - Rinnovo tacito - Configurabilità - Condizioni - Espressa previsione contrattuale - Necessità - Contratto in cui sia parte la P.A. - Estensione - Fondamento.
I contratti assoggettati al requisito della forma scritta ad substantiam, una volta cessati, non possono essere ripristinati per fatti concludenti, essendo, invece, ben possibile che essi si rinnovino tacitamente, per una durata predeterminata, in presenza di espressa pattuizione delle parti in tal senso per il caso di mancata disdetta entro un termine prestabilito, e ciò anche nel caso in cui una delle parti sia una P.A., non risultando frustrata la necessità della forma scritta e quella, ad essa connessa, di consentire il controllo sugli impegni di spesa pubblica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26026 del 06/09/2023 (Rv. 669101 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1418