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Cessione del contratto (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8579 del 29/03/2024 (Rv. 670660-01)

Cessione del credito - Differenza dalla cessione del contratto - Azione di risoluzione inerente al precedente contratto da parte del cessionario del credito - Esclusione - Fattispecie.

Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8579 del 29/03/2024 (Rv. 670660-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_1402, Cod_Civ_art_1406