Scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8713 del 02/04/2024 (Rv. 670762-01)
Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola limitativa dell’opponibilità dell'inadempimento - Clausola solve et repete - Effetti - Adempimento sopravvenuto nel corso del giudizio - Preventivo adempimento - Presupposto processuale - Esclusione - Fattispecie.
La clausola solve et repete, prevista dall'art. 1462 c.c., avendo un contenuto fondamentalmente di diritto sostanziale, realizza la sua funzione anche se l'adempimento avviene nel corso del giudizio e per effetto di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, con la conseguenza che il preventivo adempimento non è qualificabile come presupposto processuale e l'eccezione o la domanda riconvenzionale potenzialmente colpite dall'operare della clausola possono essere esaminate quando, sia pure nel corso del giudizio, sia avvenuto il soddisfacimento del diritto. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato improcedibile la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della fatturazione e della richiesta di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, non avendo la ricorrente allegato e provato di aver proceduto al pagamento nel corso del giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8713 del 02/04/2024 (Rv. 670762-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1462