Domanda di equa riparazione - Sentense del giudice amministrativo di primo grado - Definitività - Nuovo c.p.a. - Applicabilità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17377 del 01/09/2015
In tema di equa riparazione, al fine di determinare la sussistenza della condizione per proporre la domanda di cui all'art. 4, della l. n. 89 del 2001, le sentenze del giudice amministrativo rese in primo grado divengono definitive, in assenza di notificazione, decorsi sei mesi dalla loro pubblicazione, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 104 del 2010, ove siano state pubblicate dopo l'entrata in vigore del c.p.a., atteso che l'ultrattività della disciplina previgente (e quindi del termine annuale per proporre gravame), disposta dall'art. 2 dell'allegato 3 al codice, vale soltanto per i termini in corso al momento della medesima entrata in vigore della nuova disciplina.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17377 del 01/09/2015