Durata del processo di primo grado - Termine triennale - Possibilità del giudice di merito di discostarsi dal parametro in misura ragionevole - Sussistenza - Fattispecie. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17634 del 04/09/2015
In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, il termine triennale previsto per la ragionevole durata del processo di primo grado rappresenta un parametro tendenziale dal quale, considerando gli elementi indicati dall'art. 2, comma 2, della menzionata legge, nonché i criteri di determinazione applicati dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo e dalla Corte di cassazione, è possibile discostarsi, purché in misura ragionevole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto ragionevole uno scostamento della durata del processo di primo grado contenuto in due mesi oltre il triennio).
Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17634 del 04/09/2015