Giudizio di rinvio - Individuazione del termine ragionevole - Durata massima di un anno - Fondamento. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19769 del 02/10/2015
Ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, sicché la durata ragionevole del giudizio di rinvio - tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19769 del 02/10/2015