convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010
Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Omessa notifica nei confronti di litisconsorti necessari - Preventiva integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Omessa notifica nei confronti di litisconsorti necessari - Preventiva integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010
Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso (nella specie, per la palese inidoneità del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010