Equa riparazione per durata irragionevole - Condizione della previa definizione del giudizio presupposto - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, laddove condiziona la proponibilità della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo alla previa definizione del processo medesimo, giacché il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha introdotto un sistema di rimedi preventivi diretti a impedire la stessa formazione del ritardo processuale (l. n. 208 del 2015), così aderendo alla sentenza di monito circa la violazione dei principi CEDU (Corte cost. n. 30 del 2014).
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 13556 del 01/07/2016