Processo amministrativo - Presentazione dell'istanza di prelievo - Necessità della sua reiterazione - Esclusione - Fondamento - Rilevanza del tempo trascorso tra istanza e definizione giudizio - Condizioni.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, non occorre una reiterazione dell'istanza di prelievo, in quanto la sua presentazione manifesta il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio, sicché il lasso di tempo intercorso fra detta istanza e la definizione del processo non può costituire elemento di per sé solo significativo ai fini della riduzione dell'equo indennizzo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Decreto n. 7005 del 11/04/2016