Giudizio amministrativo - Estinzione per rinuncia agli atti - Condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione - Configurabilità - Fondamento - Pendenza del termine di opposizione - Irrilevanza.
In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, il decreto di estinzione emesso ex art. 85, comma 1, c.p.a., per rinuncia agli atti proveniente da entrambe le parti, riveste il carattere di definitività cui è subordinata, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001 (nella sua nuova formulazione), la proponibilità della domanda di equa riparazione, e ciò indipendentemente dal decorso del termine per l'opposizione prevista dal comma 3 del medesimo art. 85, in quanto il reclamo resta in tal caso escluso dal difetto di interesse delle parti a proporlo "contra factum proprium".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 7011 del 11/04/2016