Valutazione equitativa
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - valutazione equitativa - valore di precedente delle sentenze della cedu in casi simili - configurabilità - limiti - onere di allegazione della parte che contesti la liquidazione - contenuto. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27352 del 29/10/2018
>>> In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dare conto. La parte che si dolga in sede di legittimità della inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte europea ha, comunque, l'onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa da parte del giudice di merito sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27352 del 29/10/2018