Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26267 del 16/10/2019 (Rv. 655749 - 01)
Giudizio di equa riparazione - Disciplina previgente al d.l. n. 83 del 2012 - Termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Carattere perentorio - Esclusione - Conseguenze.
In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, in base alla disciplina prevista dalla l. n. 89 del 2001, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 132 del 2012, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - anche dopo l'adozione di un provvedimento di non luogo a provvedere per mancata comparizione delle parti, seguito da tempestiva riassunzione - deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26267 del 16/10/2019 (Rv. 655749 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152