Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole -Irragionevole durata della procedura fallimentare - Computo - Procedure di media complessità - Cinque anni - Procedure notevolmente complesse - Sette anni - Condizioni.
In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, ex art. 2, comma 2, della l. n. 89 del 2001, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.),della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può superare la durata complessiva di sette anni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20508 del 29/09/2020 (Rv. 659193 - 01)
CORTE
CASSAZIONE
20508
2020