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Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo – Cass. n. 28378/2020

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo - Perenzione - Disciplina di cui aN'art. 2, comma 2 sexies, lett. d), della l. n. 89 del 2001 - Presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio - Conseguenze.

In materia di equa riparazione, l'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, tra cui il caso della perenzione del processo amministrativo, in presenza delle quali il giudice di merito può legittimamente ritenere essersi formata una prova "completa" da valorizzare anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell'esame degli eventuali elementi indiziari contrari allegati dalla parte; la valutazione dell'idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento delle presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un'indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28378 del 11/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727

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